Centrali di committenza. Rinvio al 1°novembre 2015

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 la “riforma della scuola” (Legge n. 107/15) che, fra le sue numerose disposizioni prevede anche (art. 1, comma 169) il rinvio al 1º novembre 2015 dell’entrata in vigore della disciplina (introdotta dal Dl. n. 90/14) dell’obbligo di contrattazione mediante Centrale di committenza per i Comuni non capoluogo.

Viene quindi prorogato ulteriormente (dall’ultima data prevista, 1º settembre 2015) il termine di entrata in vigore della disciplina, che inibisce ai Comuni non capoluogo la contrattazione autonoma in tema di lavori, servizi e forniture e impone agli stessi a tal fine di eseguire le relative procedure di gara in forma aggregata (Unione dei Comuni, accordi consortili con altri Comuni, o ricorso ai soggetti aggregatori o alle Province), salvi i casi di acquisti con procedure telematiche (comprensivi anche degli acquisti Consip), ancora effettuabili in forma autonoma.

 

Gara per riscossione multe. Obbligatoria l’iscrizione all’albo ministeriale

La società privata che intende effettuare il servizio di gestione delle sanzioni al Codice della strada deve essere iscritta all’albo ministeriale, pena l’esclusione dalla gara. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1999/2015, confermando l’esito del giudizio di primo grado.

Applicazione delle leggi illegittime da parte della PA

«L’Autorità amministrativa, dinanzi al principio di legalità costituzionale non ha un potere di sindacato costituzionale in via incidentale» … «coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno l’obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità  visto che l’ulteriore dimensione della legalità costituzionale ha il proprio presidio naturale sulla competenza della Corte costituzionale». Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 14 aprile 2015 n. 1862) la Pubblica amministrazione potrebbe esprimere una valutazione ai fini dell’esercizio dell’autotutela soltanto nell’ipotesi «della dichiarazione di incostituzionalità di una norma sulla base della quale essa abbia in precedenza adottato un atto amministrativo».

Demolizione e ricostruzione di edifici vincolati

Interessante pronuncia del Consiglio di Stato (sezione quarta, sentenza n. 1763 del 7 aprile 2015) in tema di demolizione e ricostruzione di edifici vincolati dal Codice del Paesaggio (Dlgs 42/2004): in questi casi la ricostruzione deve conservare dell’edificio abbattuto sia la volumetria sia la sagoma, a differenza di quanto previsto per gli edifici non vincolati interessati dalle novità del “Decreto del Fare (Legge 98/2013). Diversamente si tratterà di nuova costruzione, con il conseguente assoggettamento alla disciplina urbanistica vigente al momento della nuova edificazione e non a quella vigente al momento della costruzione originaria. Secondo l’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico per l’Edilizia, modificato sul punto dall’articolo 30, comma 1, lettera a) della legge n. 98 del 2013, infatti «Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente».

Agibilità dell’immobile e conformità edilizia

Per dichiarare l’agibilità di un edificio, anche sotto forma di autocertificazione asseverata da parte del tecnico, non basta dimostrare semplicemente l’osservanza dei requisiti igienico-sanitari ma anche e soprattutto la verifica della conformità edilizia e urbanistica dell’opera. A stabilirlo la recente sentenza del 2 aprile 2015 n. 1917 del Tar Napoli – quarta sezione che ha definito la controversia insorta fra il Comune di Napoli e due comproprietari di un immobile che si erano visti respingere dall’Amministrazione un istanza di sanatoria edilizia sul presupposto della carenza non solo dei requisiti di natura sanitaria dell’immobile, ma anche di quelli edilizi contenuti nel regolamento edilizio comunale e rappresentati dallo standard minimo del rapporto di 1/8 fra superficie finestrata e superficie del pavimento (cosiddetto rapporto areo-illuminante).Secondo il Tar Napoli, che sul punto ha richiamato la costante giurisprudenza di altri Tar e del Consiglio di Stato, «il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità del fabbricato ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi.Invero, l’art. 24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 dispone che il soggetto titolare del permesso di costruire è tenuto a chiedere il certificato di agibilità». Si ricorda, infine, che il Decreto del Fare (Legge 98/2013), ha introdotto due novità in tema di agibilità. La prima attiene la possibilità di agibilità parziale nei casi di singoli edifici o parti di un edificio purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relativo all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni del manufatto oggetto della richiesta di agibilità parziale. La seconda si riferisce alla possibilità per il privato di autocertificare l’agibilità invece che richiederla al Comune, depositando insieme alla dichiarazione stessa la documentazione  necessaria. Così come già avveniva, in base all’articolo 10 del Dpr 160/2010, in materia di insediamenti produttivi.

 

Notifiche a mezzo PEC

Condizioni e limiti per la validità della notifica del ricorso innanzi al T.A.R. tramite Posta Elettronica Certificata: la giurisprudenza, nel caso di specie, richiede un’apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, C.p.a.

T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 13 gennaio 2015, n. 396

Pregiudizialità amministrativa

La pregiudiziale amministrativa nelle controversie relative al al risarcimento dei danni derivanti da atti illegittimi della P.A.: una questione ancora aperta?

T.A.R. Liguria, sez. II, 9 gennaio 2015, n. 44

Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Aggiornamenti sulla natura del ricorso straordinario al Capo dello Stato:

Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza 2-16 luglio 2014, affare n. 1033/2014

Cass. civ., SS. UU., 14 maggio 2014, n. 10414